In Italia, a causa dell'elevata pressione fiscale, è fondamentale cogliere ogni opportunità di risparmio e ottimizzazione dei costi, inclusi quelli legati a spese alberghiere e di ristorazione nell'ambito dell'attività professionale o d'impresa. È possibile dedurre il costo di tali spese, a patto che si possa dimostrare un legame con l'attività svolta, ottenendo la fattura elettronica per recuperare la deduzione del costo e detrarre l'IVA in pieno.
Le spese di ristorazione, senza restrizioni specifiche sulla fatturazione (salvo evitare fatture in giorni festivi o non lavorativi senza un collegamento lavorativo), sono deducibili forfettariamente al 75%.
Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, che includono erogazioni gratuite di beni e servizi a scopo promozionale o di pubbliche relazioni, l'IVA su queste non è detraibile e la deducibilità del costo varia a seconda delle percentuali rapportate ai ricavi. Tuttavia, le spese di viaggio, vitto, e alloggio per ospitare clienti in occasione di eventi aziendali mantengono la detraibilità dell'IVA e la deducibilità al 75%.
Per i dipendenti o amministratori senza partita IVA, le spese di vitto e alloggio per trasferte sono deducibili senza limitazioni al 75% solo se si verificano fuori dal comune sede dell'impresa, con limiti specifici di spesa per trasferte sia nazionali che internazionali.
Anche le spese per mense aziendali, convenzioni con ristoranti e buoni pasto sono interamente deducibili e l'IVA è detraibile, se sostenute per necessità di pasti fuori casa da dipendenti o amministratori.
Per i professionisti, la deducibilità del costo è limitata al 75%, con un tetto massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, ma non si applica per le spese sostenute per incarichi specifici e addebitate al committente. Sono integralmente deducibili, fino a 10.000 euro annui, le spese per iscrizioni a corsi di formazione, master, convegni e viaggi di aggiornamento professionale.
In conclusione, l'IVA non è detraibile per spese documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale, ma l'IVA non detratta può essere dedotta come costo inerente dall'imprenditore o dal professionista, a condizione che la spesa sia riconosciuta come tale e che, in caso di prestazioni per soggetti terzi, la fattura includa anche l'intestazione di questi ultimi.