Le sanzioni (ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) potrebbero essere:
- dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
- da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
In questo contesto si colloca il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2018,
nella quale l’Amministrazione finanziaria ha preso atto che l’iter di generazione/emissione della fattura,
pur tempestivamente avviato, possa concludersi oltre le ore 24 del medesimo giorno.
In tali ipotesi, che la prassi dimostrerà essere frequentissime, l’Agenzia riconosce che in fase di prima applicazione
delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse
difficoltà organizzative, l’invio del file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione
dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997
(secondo cui "(n)on sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo").
In conseguenza, nemmeno la sanzione minima di 250 euro sarebbe dovuta, se l’IVA relativa alla fattura attiva, tardivamente emessa,
fosse comunque confluita nella liquidazione di competenza.
Come superare le incertezze?
Le incertezze dovute al wording della seppur apprezzabile apertura dell’Agenzia ("fase di prima applicazione"; "minimo ritardo")
potrebbero essere superate con alcuni emendamenti in sede di conversione definitiva del D.L. n. 79/2018 da parte della Camera o in sede
di conversione del decreto Dignità.
Una moratoria delle sanzioni fino al 31 dicembre 2018 era già stata prevista durante l’iter di conversione al Senato
del D.L. n. 79/2018, mediante la proposta di aggiungere al testo una disposizione che letteralmente prevedeva:
"Le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal
1° gennaio 2019"
Poichè le sanzioni contemplate dalla norma richiamata si riferiscono a tutti i casi di emissione di fattura, tra soggetti residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina della fatturazione elettronica,
cui appartiene il provvedimento 30 aprile 2018, la "moratoria" comprenderebbe non solo i casi di fatturazione cartacea in luogo di
quella elettronica, ma anche le ipotesi di ritardo nell’emissione della fattura sopra esemplificate, nonchè quelle di omissione
della fattura elettronica dovuta a seguito di "scarto" della medesima.
Contemporaneamente, altri emendamenti proposti durante l’iter al Senato prevedevano sospensioni sanzionatorie:
- sino (addirittura) al 31 dicembre 2019 per le fatture emesse in relazione alle cessioni di carburante
(dal 1° luglio giè soggette a fatturazione elettronica): sospensione che presumibilmente sarà
estesa anche alle cessioni effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale, per le quali la fatturazione elettronica sarà
obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019;
-
sino al 31 dicembre 2018 (quindi in linea con la regola sopra riportata nel riquadro) per le fatture emesse in relazione alle prestazioni rese dai soggetti subappaltatori e subcontraenti
nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture con una PA, operazioni per le quali la fatturazione
elettronica è già obbligatoria dal 1° luglio 2018.
Gli emendamenti, come anticipato in apertura, non sono stati approvati dal Senato, che ha licenziato senza modifiche il Ddl di conversione del D.L. n. 79/2018 nella seduta del 18 luglio
(il testo è ora alla Camera dei Deputati - AC 953). Tuttavia, se dovessero trovare spazio in sede di esame alla Camera oppure
in sede di conversione del decreto Dignità, gli emendamenti consentirebbero agli operatori, non ancora dotati del necessario
adeguamento tecnico, di accostarsi e seguire le corrette modalità tecniche di fatturazione elettronica senza subire fin da subito
le conseguenze sanzionatorie che, si ricorda, possono essere applicate a ciascuna singola fattura.