L’emissione tardiva di fattura elettronica è ammessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. In base a quanto stabilito dal DL 118/2019 (articolo 10, comma 1) si tratta di una violazione sanabile.
Non si applicano sanzioni se l’emissione rientra comunque nel termine di liquidazione periodica (nel suo caso, entro il 16 del mese in corso), mentre è prevista sanzione ridotta dell’80% se emessa entro il termine di liquidazione successiva (nel suo caso, il prossimo 16 del mese).
Alla sanzione ridotta al 20% (50 euro in luogo dei 250 di sanzione piena), si applica il ravvedimento operoso, che consente di pagare 1/9 del minimo edittale per la regolarizzazione entro 90 giorni. Si arriva così al calcolo di 5,56 euro a fattura. Il codice tributo per il versamento in F24 è 1991 (interessi sul ravvedimento IVA).
La sanzione relativa alla liquidazione IVA andrà invece pagata al 30% (in base all’articolo 13 del Dlgs 471/97).
Nei casi di fattura elettronica emessa per operazione esente (ad esempio non soggetta ad IVA), la ritardata trasmissione non comporta un diverso calcolo d’imposta, traducendosi in una irregolarità formale, che pertanto potrebbe essere anche sanabile con la tregua fiscale (commi 166 e seguenti della Manovra), pagando un importo fisso di 200 euro per ogni intero periodo d’imposta.