La pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023, contenente l’attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, conclude l’attuazione del decreto del MEF 11 marzo 2022, n. 55, in materia di antiriciclaggio.
Dal 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione) decorre il termine perentorio di 60 giorni per trasmettere i dati al registro dei titolari effettivi.
Poiché il termine cade venerdì 8 dicembre, giorno festivo, esso slitta automaticamente a lunedì 11 dicembre 2023.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 55/2022, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunicano all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti, resi mediante autodichiarazione, per la loro iscrizione e
conservazione nella sezione autonoma del Registro delle imprese. I dati e le informazioni oggetto di comunicazione sono specificati dall’art. 4 del D.M. n. 55/2022.
Delle comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.
Si ricorda, inoltre, che, per tutte le comunicazioni, va utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa, adottato con D.dir. 19 novembre 2009.
Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust e istituti giuridici affini costituiti dopo il 9 ottobre 2023 devono effettuare la comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni, rispettivamente, dall’iscrizione nei registri e dalla costituzione.
Si segnala, infine, che la Camera di commercio accerta e contesta la violazione dell’obbligo di comunicazione e irroga la relativa sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).