Definizione agevolata avvisi bonari



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La Legge di Bilancio 2023 apporta una interessante novità per tutti i contribuenti che si sono visti recapitare degli avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate, e desiderano sanare le irregolarità comunicate: previo pagamento di imposte e contribuente, interessi e somme aggiuntive, le sanzioni relative vengono (ulteriormente) ridotte al 3%.

La norma prevede la possibilità per il contribuente di definire in tal modo agevolato gli avvisi solamente se il termine non è ancora scaduto alla data di entrate in vigore della norma, o la notifica è avvenuta successivamente. Sono ricompresi in tale opportunità anche gli avvisi bonari già rateizzati, se si è in regola con il pagamento delle rate. Rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione le irregolarità che sono contenute negli avvisi bonari emessi al termine del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2023 ha messo a disposizione un foglio di calcolo al fine di determinare la somma residua da versare e le sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile anche prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli interessi di rateazione devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Iniziamo con il condividere che gli avvisi bonari sono delle comunicazioni di presunta irregolarità che vengono emesse in seguito ai controlli automatici effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni presentate. Si tratta pertanto di verifiche frutto di procedure automatizzate, utili al Fisco per scoprire gli errori che potrebbero sorgere come gap tra il contenuto della dichiarazione stessa e gli elementi che possiede l’Anagrafe tributaria, la cui correzione può avvenire in modo immediato.

Ora, se in seguito a tali correzioni viene versata una somma inferiore al dovuto, il recuperò sarà attuato applicando una sanzione amministrativa del 30% dell’importo versato in meno. Qualora il contribuente effettui il versamento nei 30 giorni dalla notifica la sanzione viene ridotta ad 1/3 (diventando, quindi, del 10%). Se invece la versata è superiore a quella dovuta si procederà al rimborso d’ufficio. In ogni caso, i risultati divergenti rispetto a quanto dichiarato dal contribuente vengono a costui comunicati affinché possa evitare di replicare gli stessi errori e regolarizzare gli adempimenti formali, o comunicare eventualmente dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

La natura di questa comunicazione non è un avviso di liquidazione (atto impositivo) ma un atto finalizzato a rendere espliciti i motivi e il contenuto della pretesa fiscale (avviso bonario), permettendo così al contribuente di evitare la successiva iscrizione a ruolo o adempiendo senza bisogno di quest’ultima ovvero, dimostrando l’erroneità della pretesa.

Per questo motivo entro 30 giorni dalla comunicazione si potranno far pervenire all’Amministrazione finanziaria i dati o gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione, con lo scopo di ritirare o ridurre la pretesa, o assolvere quanto dovuto fruendo della riduzione ad un terzo della sanzione amministrativa. In caso contrario, la somma sarà iscritta a ruolo.

Prendendo spunto da quanto sopra, evidenziamo come la legge di Bilancio 2023 ha apportato una novità interessante sulla definizione agevolata degli avvisi bonari. Le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni sui periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per cui il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto, o in caso di regolare pagamento rateale, potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e sanzioni nella misura del 3%.

In caso di avvisi bonari già ricevuti e dilazionati da parte del contribuente (non sembra ci siano limitazioni a specifici periodi di imposta in questo caso), i quali abbiano deciso di pagare in forma rateale, la definizione è estesa alle rate ancora dovute alla data di entrata in vigore della norma, le quali potranno essere definite con il pagamento “del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive” e con le sanzioni in misura ridotta al 3%. In caso di pagamento rateale, ferma la possibilità di beneficiare della nuova agevolazione, resta fermo il piano di rateazione in corso.

Per quanto riguarda le modalità di definizione, le indicazioni non subiscono cambiati rispetto a quanto già noto. Pertanto, è previsto che il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione, o con rateizzazione del dovuto in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (le ultime modifiche di legge hanno fatto decadere la vecchia ripartizione temporale tra debiti inferiori o superiori a 5.000 euro).

Nel caso in cui il contribuente non paghi le somme previste, o in caso di pagamento rateale la prima o una delle successive rate, entro i termini stabiliti e le sanzioni in misura ridotta al 3%, l’intero ammontare delle maggiori imposte, contributi, interessi e le sanzioni in misura piena devono essere iscritte a ruolo. Pertanto, il contribuente si troverà di fronte alla notifica di una cartella di pagamento che deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata, secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 1 lettera c) del DPR n. 602/73.


Considerazioni conclusive

In sostanza, con le modifiche apportate dalla manovra potranno essere oggetto di definizione agevolata gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale è regolarmente in corso alla data di entrata in vigore della norma.

Il contribuente dovrà corrispondere:

Il 100% di imposta (intendendo per tale l’importo residuo, in caso di rateazione in corso), oltre a interessi e somme aggiuntive; ed
Il 3% delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute sull’imposta non versata.

La riduzione riguarda pertanto solo le sanzioni e non le imposte residue non versate o versate in ritardo. La dilazione di pagamento può essere richiesta e concessa fino a 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori a 5.000 euro.

Mediante il foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile determinare il debito residuo tramite il primo foglio di calcolo. Nel secondo foglio di calcolo si può inserire i dati emersi per ottenere il nuovo piano di rateazione.

Il software è molto dettagliato e consente di inserire nelle caselle dedicate, il valore dell’imposta omessa e quello delle sanzioni dovute sulla base della comunicazione di irregolarità ricevuta, queste ultime distinte per tipologia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“La correttezza delle elaborazioni effettuate dipende dall’esattezza e dalla congruità dei dati inseriti dall’utente e pertanto l’Agenzia delle Entrate declina ogni responsabilità in caso di errori commessi dall’utente nel compilare i fogli o di manomissione dei fogli stessi. Si invita l’utente a prestare particolare attenzione ai dati inseriti e ai risultati delle elaborazioni, nonché alle istruzioni, ai messaggi e alle segnalazioni presenti o visualizzati nei fogli di calcolo”.



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