Pagamenti carburante: come funzionano deducibilità e detrazione IVA sull’acquisto dei carburanti



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Per professionisti e imprese, le regole per documentare gli acquisti di carburante, indispensabili per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi sostenuti, hanno subito importanti modifiche negli ultimi anni.

In passato, la scheda carburante rappresentava il metodo prevalente per i soggetti passivi IVA, ovvero imprese e professionisti, per attestare le spese di carburante ai fini fiscali. Questo sistema permetteva di tracciare gli acquisti di carburante per autotrazione, essenziali sia per la detrazione dell'IVA sia per la deducibilità dei costi.

Tuttavia, con l'avvento della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019, il panorama fiscale ha subito una trasformazione significativa. La scheda carburante è stata sostituita dalla fattura elettronica come documento ufficiale per la registrazione di tali spese, segnando un passaggio decisivo verso la digitalizzazione e l'efficienza nella gestione delle pratiche fiscali per professionisti e aziende.

Metodi di pagamento per l'acquisto di carburante

Per i soggetti IVA interessati a sfruttare il diritto alla detrazione dell'IVA, così come definito all'articolo 19-bis.1, lettera d, del DPR 633/1972, e a dedurre i costi associati all'acquisto di carburante per attività professionali, aziendali o artistiche, è essenziale adottare forme di pagamento che consentano una tracciabilità chiara. Secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, i metodi di pagamento ammessi includono:

  • Assegni: Sia bancari che postali, compresi quelli circolari.
  • Vaglia cambiari: Regolati dal regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933.
  • Vaglia postali: Conformemente al D.P.R. n. 144/2001.
  • Metodi di pagamento elettronici: Come delineato dall'articolo 5 del D.Lgs n. 82/2005, che abbraccia diverse opzioni:
    • Addebiti diretti.
    • Bonifici bancari o postali.
    • Bollettini postali.
    • Carte di debito, credito o prepagate.
    • Altri strumenti elettronici che facilitino l'addebito su un conto corrente.

L'utilizzo di strumenti come carte di debito, credito o prepagate, insieme ad altri mezzi elettronici, è valido anche quando avvengono tramite dispositivi come ATM o POS, forniti da enti che gestiscono pagamenti, o attraverso l'autorizzazione a addebiti diretti concessa dall'utente finale.

Attenzione al Pagamento in Contanti

Il regolamento esclude espressamente l'uso del contante per questi scopi, non permettendone né la detrazione dell'IVA né la deduzione dei costi.

Eccezioni e Casi Particolari

  • Carte e Buoni Carburante: Anche le modalità di pagamento che prevedono un differimento temporale rispetto alla fornitura, come avviene con alcuni tipi di carte in contesti di netting, sono accettabili purché si basino su sistemi tracciabili.
  • Acquisti Effettuati dai Dipendenti: I pagamenti tracciabili effettuati dai dipendenti a nome dell'azienda sono ritenuti validi. Questo si applica anche quando un dipendente paga con una carta personale e viene successivamente rimborsato dall'impresa mediante un metodo tracciabile, attribuendo così la spesa all'azienda per le finalità di deducibilità.

Le percentuali di deducibilità del costo del carburante

Le spese sostenute per il carburante da autotrazione sono deducibili dal reddito tenendo in considerazione i limiti di deducibilità per i veicoli, previsti dall’art. 164 del TUIR.

Pertanto, è possibile riepilogare le seguenti percentuali di deducibilità dal reddito (di impresa o professionale) del costo sostenuto per l’acquisto del carburante in relazione alla tipologia di veicolo utilizzato.

TIPOLOGIA DI VEICOLO UTILIZZATO
DEDUCIBILITA’ DEL COSTO CARBURANTE
Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa 100%
Veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) 100%
Autocarri 100% (requisito inerenza)
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli aziendali e di professionisti 20%
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli di agenti e rappresentanti 80%
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli in uso promiscuo a dipendenti 70%
 

Eccezioni alla Regola Generale

  • Veicoli ad Uso Esclusivo Aziendale: La deducibilità dei costi sale al 100%.
  • Veicoli Aziendali Assegnati a Dipendenti: I costi sono deducibili al 70%.
  • Veicoli Concessi ad Agenti e Rappresentanti: La deducibilità è all'80%.
  • Veicoli ad Uso Pubblico: Anch'essi godono di una deducibilità al 100%, esclusi dai limiti di detraibilità specifici per:
    • Taxi
    • Autoscuole
    • Attività di leasing e noleggio
    • Agenti di commercio

In sintesi, fatta eccezione per i casi sopra indicati, i veicoli aziendali ad uso promiscuo hanno un limite di costo deducibile al 20%, comprendente anche le spese di carburante, purché documentate con fattura elettronica. Questa norma vale anche per pagamenti effettuati con carte carburante elettroniche.

Per quanto riguarda l'IVA, è stata introdotta una regola forfettaria che permette la detraibilità al 40% per:

  • Veicoli destinati al trasporto di beni o persone, con una massa non superiore a 3.500 kg.
  • Veicoli con un massimo di 8 posti a sedere, escluso il conducente.
  • Veicoli non utilizzati esclusivamente per attività aziendali.

Limiti di detraibilità dell’Iva

TIPOLOGIA
PERCENTUALE DETRAIBILITA’ IVA
Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, salvo i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (R.M. 20.2.2008 n. 6), anche in caso di agenti e rappresentati 100%
Natanti da diporto che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa 100%
Aeromobili che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, strumentali all’attività 100%
Veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione 40%

In tutte le fattispecie non presenti nella tabella precedente la detraibilità dell’Iva non è ammessa.



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