A decorrere dal 1° gennaio prossimo, l'inversione contabile dell'Iva sugli acquisti dall'estero dovrà essere trasmessa a Sdi con le modalità previste dalla procedura di fatturazione elettronica.
Se il tributo è stato assolto tempestivamente, l'inosservanza di questo obbligo, derivante dalla riconfigurazione del cosiddetto esterometro, costituisce violazione di carattere formale, punibile con la sanzione di due euro per ciascun documento non trasmesso, fino ad un massimo di 400 euro per ciascun mese.
Le conseguenze dell'inadempimento
In caso di violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, il comma 2-quater dell'art. 11 del dlgs n. 471/1997 commina la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 400 euro mensili; tale sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata, oppure correttamente effettuata, entro i quindici giorni successivi alle predette scadenze. In caso di violazioni ripetute, non si applica il cumulo giuridico di cui all'art.12, dlgs n. 472/97. Si deve quindi osservare che, come accennato in apertura, le modifiche all'esterometro non hanno reso obbligatoria l'inversione contabile via Sdi per assolvere l'imposta sugli acquisti effettuati presso soggetti non residenti; rimane possibile procedere all'adempimento «manuale», senza inviare il file elettronico, ferma restando, in tal caso, l'applicazione della predetta sanzione e, secondo quanto affermato nelle faq dell'agenzia delle entrate, l'impossibilità di accedere al programma di assistenza sperimentale degli adempimenti precompilati da parte dell'agenzia ai sensi dell'art. 4 del dlgs n. 127/2015.
Riepilogando
Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:
Esterometro: cosa succede dal 1 gennaio 2022?
L’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il quarto trimestre del 2021, da effettuare entro il 31 gennaio 2022. Dal 1 gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro