Dal prossimo 1° ottobre, a seguito dell’aggiornamento delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell’esterometro (versione 1.7.1), entreranno in vigore alcune novità, che trattano in particolare:
• i controlli sulle fatture elettroniche transitate via Sistema di Interscambio;
• le ulteriori funzionalità del blocco “Altri Dati Gestionali”;
• l’introduzione del nuovo codice TD28.
Per quanto riguarda i controlli e i motivi di rifiuto del file XML, occorre evidenziare come il SdI non ammetta fatture in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana. Tecnicamente, nel caso in cui l’elemento “Id Paese” che indica lo Stato che ha assegnato l’identificativo fiscale al soggetto, del cedente/prestatore e quello del cessionario/committente siano valorizzati con codici diversi da “IT”, la fattura elettronica non verrà accettata dal sistema con conseguente comunicazione del codice errore 00476.
Le parti cedente/prestatore e cessionario/committente devono, poi, essere differenti, pena lo scarto del file con codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:
• TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata);
• TD16, per l’integrazione del documento nell’inversione contabile “interna”;
• TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di servizi dall’estero, TD18 per l’integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per l’integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codici utilizzabili anche ai fini dell’esterometro);
• TD20 per l’emissione di autofattura da regolarizzazione;
• TD24 per la fattura differita e TD25 per la fattura “super differita” (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);
• TD28 per la comunicazione, ai fini dell’esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell’IVA.
Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell’autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27). In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con codice 00472.
Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche concernono il blocco informativo “Altri Dati Gestionali”. Nell’ipotesi in cui vengano estratti beni da un deposito IVA, nel file XML andrà valorizzato l’anno in corso se l’estrazione è avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto. Qualora, invece, il bene sia stato estratto in un anno successivo a quello di acquisizione senza pagamento dell’IVA, dovrà essere riportato il riferimento al periodo precedente.
Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo “Tipo Dato”, la stringa “F24”, per informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”. Sul punto sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate precisasse a quale tipo di regolarizzazione si debba far riferimento.
Dallo scorso 1° luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.
Va sottolineato, tuttavia, che la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) esclude da tale obbligo, consentendo l’emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”. L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece, essere adoperati per l’assolvimento dell’IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito d’imposta.