Reverse charge come l’e-fattura



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A decorrere dal 1° gennaio prossimo, l'inversione contabile dell'Iva sugli acquisti dall'estero dovrà essere trasmessa a Sdi con le modalità previste dalla procedura di fatturazione elettronica.

Se il tributo è stato assolto tempestivamente, l'inosservanza di questo obbligo, derivante dalla riconfigurazione del cosiddetto esterometro, costituisce violazione di carattere formale, punibile con la sanzione di due euro per ciascun documento non trasmesso, fino ad un massimo di 400 euro per ciascun mese.

Le operazioni con soggetti esteri, l'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015 fa obbligo ai soggetti tenuti alla fatturazione elettronica ai sensi del precedente comma 3 di trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, eccettuate quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. In base alle modifiche apportate dalla legge n. 178/2020, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati devono essere trasmessi al Sdi non più con il tracciato dell'esterometro di cui ai punti 3 e 4 delle specifiche tecniche allegato A al provvedimento dell'agenzia del 30 aprile 2018, ma nel formato della fattura elettronica, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 29 ottobre 2021, nonché nelle predette specifiche tecniche come modificate dal provvedimento stesso.
 
Queste ultime precisano che i tipi di documento che possono essere utilizzati in fase di trasmissione delle operazioni passive sono
integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti esteri (TD17),
integrazione per acquisto intracomunitario di beni (TD18)
e integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, secondo comma, dpr 633/72, ossia per il caso di acquisto da soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale (TD19).
 
Alle tre tipologie di cui sopra si aggiunge il documento TD20, per l'eventualità in cui il fornitore stabilito in un altro paese membro dell'Ue, a fronte della cessione o della prestazione effettuata, non abbia emesso la fattura, nel qual caso il cessionario/committente residente deve provvedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 46, comma 5, del dl n. 331/93. Come stabilito dal citato art. 1, comma 3-bis, i dati delle operazioni in esame, sempre a decorrere dal 1° gennaio prossimo, dovranno essere trasmessi relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e relativamente alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (fornitori Ue) o del giorno di effettuazione dell'operazione (fornitori extraUe).
Va tuttavia ricordato che, nel caso di acquisti presso soggetti di altri paesi Ue per i quali non sia pervenuta la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'autofattura da regolarizzazione deve essere emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
 

Le conseguenze dell'inadempimento

In caso di violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, il comma 2-quater dell'art. 11 del dlgs n. 471/1997 commina la sanzione di due euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 400 euro mensili; tale sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata, oppure correttamente effettuata, entro i quindici giorni successivi alle predette scadenze. In caso di violazioni ripetute, non si applica il cumulo giuridico di cui all'art.12, dlgs n. 472/97. Si deve quindi osservare che, come accennato in apertura, le modifiche all'esterometro non hanno reso obbligatoria l'inversione contabile via Sdi per assolvere l'imposta sugli acquisti effettuati presso soggetti non residenti; rimane possibile procedere all'adempimento «manuale», senza inviare il file elettronico, ferma restando, in tal caso, l'applicazione della predetta sanzione e, secondo quanto affermato nelle faq dell'agenzia delle entrate, l'impossibilità di accedere al programma di assistenza sperimentale degli adempimenti precompilati da parte dell'agenzia ai sensi dell'art. 4 del dlgs n. 127/2015.

 

Riepilogando

  • le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
  • per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Esterometro: cosa succede dal 1 gennaio 2022?

L’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il quarto trimestre del 2021, da effettuare entro il 31 gennaio 2022. Dal 1 gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro

 



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