In caso di mancata emissione della fattura, o di ricezione di una fattura irregolare, relativa all’acquisto di beni o servizi, sono previste sanzioni amministrative pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro. Per evitarle è necessario procedere alla regolarizzazione dell’operazione attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.lgs 471/1997.
Mancata emissione fattura
Nel caso in cui il cessionario o il committente, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, per regolarizzare la propria posizione lo stesso deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia alla Agenzia delle Entrate.
Ricezione fattura irregolare
Nel caso in cui sia stata ricevuta una fattura irregolare è necessario emettere un documento integrativo in duplice copia entro il trentesimo giorno successivo a quello della registrazione, riportando le medesime indicazioni e versando la maggior imposta eventualmente dovuta. In risposta a tale procedura l’Agenzia delle Entrate rilascia una copia dell’autofattura emessa con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento.
Autofattura elettronica
Queste regole valgono anche in caso di fatturazione elettronica e la procedura va effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) identificando l’autofattura con il codice TD20, purché la controparte sia residente o abbia una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Nel caso in cui la controparte sia un soggetto comunitario o extracomunitario vanno rispettati tutti gli obblighi previsti per questo tipo di operazioni. Per le operazioni effettuate in formato elettronico, una volta andando in pensione l’Esterometro a partire dalle operazioni dal 1° luglio 2022, i codici sono in tutti i casi:
- TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno
- TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72
- TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)
- TD21 – Autofattura per splafonamento.