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FATTURAZIONE ELETTRONICA


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Il nostro servizio di Fattura Elettronica è una soluzione a norma di legge dedicata alle aziende ed ai professionisti. Con oltre mille clienti che dal primo avvio della legge destinata alla Pubblica Amministrazione, usano i nostri servizi, oggi siamo sempre più pronti per offrire un servizio a 360 gradi per tutti i destinatari.
Vantaggi
  • integrato, totalmente integrato con XPgeaso.
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  • economico, eliminazione dei costi legati alla materialità;
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  • logistico, conservazione elettronica dell'archivio fatture;
  • gestionale, semplificazione del ciclo delle fatture, agenda delle scadenze, automazione dei pagamenti, integrazione con XPgeaso.
Il servizio Fattura Elettronica in XPegaso e On-Line (www.blusrl.com), offre i seguenti servizi:

  • ciclo attivo della fattura (configurazione e inserimento della fattura, firma per emissione elettronica della stessa) e ciclo passivo (ricezione di fattura da fornitori);
  • archiviazione digitale delle fatture a norma di legge;
  • produzione e fornitura di supporti ottici (es. DVD) con le fatture emesse e ricevute ad una determinata data (opzionale);
  • stampa
Con il servizio Fattura Elettronica della Blu Srl, potrai sostituire integralmente, l'aspetto cartaceo della fatturazione.
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Da un chiarimento contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, emerge la disponibilità dell’Amministrazione finanziaria a soprassedere su eventuali comportamenti che rilevino come violazioni all’obbligo di tempestiva emissione della fattura (elettronica) qualora, comunque, la liquidazione dell’imposta non sia pregiudicata. Per altro verso, alcuni emendamenti al D.L. n. 79/2018 che - respinti dal Senato - potrebbero trovare spazio in sede passaggio alla Camera o in sede di conversione del decreto Dignità renderebbero superflua questa - seppur apprezzabilissima - apertura dell’Amministrazione finanziaria, poichè destinati a creare un regime di ’moratoria’ delle sanzioni, per alcune operazioni addirittura fino al 31 dicembre 2019.

Conscia dell’improbabilità che l’iter di emissione della fattura elettronica, pur tempestivamente avviato, si possa concludere oltre le ore 24 del medesimo giorno di effettuazione dell’operazione, l’Amministrazione finanziaria, nella circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, chiarisce che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche, inviate al Sistema di Interscambio (SdI) con un minimo ritardo, non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

Iter di emissione della fattura elettronica
Secondo quanto previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica e, più in particolare, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, l’iter di emissione della fattura elettronica prevede la generazione e l’invio al Sdi della fattura elettronica entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
Più precisamente, secondo quanto previsto dal punto 4.1. del provvedimento in parola:
"La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"
Tale regola, destinata a semplificare il processo di fatturazione elettronica, deve necessariamente coordinarsi con le ordinarie regole IVA che presiedono il momento di effettuazione dell’operazione, contenute nell’art. 6 del decreto IVA. Con riferimento alla fatturazione immediata (tralasciando, quindi, i casi di facoltà di fatturazione differita - art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), in linea generale, la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento della prestazione di servizi e della consegna o spedizione dei beni oggetto della cessione. In tale ipotesi, pertanto, l’emissione della fattura deve essere contestuale all’effettuazione dell’operazione, vale a dire entro le ore 24 del giorno in cui è stata posta in essere (in questo senso, le circolari 31 ottobre 1974, n. 42, 16 settembre 1996, n. 225/E e, da ultimo, 2 luglio 2018, n. 13/E).
Ciò significa che una fattura datata 19 luglio e trasmessa al SdI il 20 luglio è tecnicamente tardiva e può essere oggetto di contestazione.

Fattura Elettronica Fattura Elettronica
Fattura elettronica differita: che cosa è
Il direttore dell’Agenzia dell’entrate, ha mostrato anche la possibilità, per facilitare la procedura, della fatturazione differita che consiste nella possibilità di emettere in un primo momento in formato cartaceo un documento di trasporto o altro documento equipollente e in seguito emettere una fattura riepilogativa entro il 15° giorno del mese successivo a quello dell’operazione. Un provvedimento molto importante, volto ad aiutare, chi non ha troppa dimestichezza con l’elettronica o che non abbia una buona connessione o problemi tecnici.

Trasmissione corrispettivi: si parte dal 1° luglio 2019
Trasmissione dei corrispettivi obbligatoria per tutti i contribuenti: è questa la novità che si profila all’orizzonte secondo quanto si legge nella bozza del decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di bilancio 2019. La partenza, però, sarà graduale: dal 1° luglio 2019, l’obbligo scatterà solo per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro; per tutti gli altri contribuenti, si partirà il 1° gennaio 2020. A completare il quadro, si rilancia l’idea della "lotteria degli scontrini", già proposta qualche anno fa, ma rimasta, sino ad ora, inattuata.
Con la partenza:
  • dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, della trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi, si tenta di quadrare il cerchio che si delinea, dal 1° gennaio 2019, con la fatturazione elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

QUALI SANZIONI?

Le sanzioni (ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) potrebbero essere:
  • dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
  • da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
In questo contesto si colloca il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2018, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha preso atto che l’iter di generazione/emissione della fattura, pur tempestivamente avviato, possa concludersi oltre le ore 24 del medesimo giorno.
In tali ipotesi, che la prassi dimostrerà essere frequentissime, l’Agenzia riconosce che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, l’invio del file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 (secondo cui "(n)on sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo").

In conseguenza, nemmeno la sanzione minima di 250 euro sarebbe dovuta, se l’IVA relativa alla fattura attiva, tardivamente emessa, fosse comunque confluita nella liquidazione di competenza.

Come superare le incertezze?
Le incertezze dovute al wording della seppur apprezzabile apertura dell’Agenzia ("fase di prima applicazione"; "minimo ritardo") potrebbero essere superate con alcuni emendamenti in sede di conversione definitiva del D.L. n. 79/2018 da parte della Camera o in sede di conversione del decreto Dignità.
Una moratoria delle sanzioni fino al 31 dicembre 2018 era già stata prevista durante l’iter di conversione al Senato del D.L. n. 79/2018, mediante la proposta di aggiungere al testo una disposizione che letteralmente prevedeva: "Le sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019"
Poichè le sanzioni contemplate dalla norma richiamata si riferiscono a tutti i casi di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina della fatturazione elettronica, cui appartiene il provvedimento 30 aprile 2018, la "moratoria" comprenderebbe non solo i casi di fatturazione cartacea in luogo di quella elettronica, ma anche le ipotesi di ritardo nell’emissione della fattura sopra esemplificate, nonchè quelle di omissione della fattura elettronica dovuta a seguito di "scarto" della medesima. Contemporaneamente, altri emendamenti proposti durante l’iter al Senato prevedevano sospensioni sanzionatorie:
  • sino (addirittura) al 31 dicembre 2019 per le fatture emesse in relazione alle cessioni di carburante (dal 1° luglio giè soggette a fatturazione elettronica): sospensione che presumibilmente sarà estesa anche alle cessioni effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale, per le quali la fatturazione elettronica sarà obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019;
  • sino al 31 dicembre 2018 (quindi in linea con la regola sopra riportata nel riquadro) per le fatture emesse in relazione alle prestazioni rese dai soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture con una PA, operazioni per le quali la fatturazione elettronica è già obbligatoria dal 1° luglio 2018.
Gli emendamenti, come anticipato in apertura, non sono stati approvati dal Senato, che ha licenziato senza modifiche il Ddl di conversione del D.L. n. 79/2018 nella seduta del 18 luglio (il testo è ora alla Camera dei Deputati - AC 953). Tuttavia, se dovessero trovare spazio in sede di esame alla Camera oppure in sede di conversione del decreto Dignità, gli emendamenti consentirebbero agli operatori, non ancora dotati del necessario adeguamento tecnico, di accostarsi e seguire le corrette modalità tecniche di fatturazione elettronica senza subire fin da subito le conseguenze sanzionatorie che, si ricorda, possono essere applicate a ciascuna singola fattura.