Dal 2025 riforma delle aliquote IVA ridotte



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Con una nuova direttiva si introduce la condizione di reciprocità tra gli Stati membri


Il sistema comune delle aliquote IVA ridotte sarà aggiornato per tenere conto del mutato contesto storico e sociale, nonché in vista del regime definitivo dell’IVA, basato sul principio dell’assoggettamento a imposta nello Stato di destinazione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati.


La direttiva 2022/542/Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 107/1 di ieri, prevede significative modifiche alla disciplina unionale delle aliquote IVA, applicabili dal 1° gennaio 2025. A tal fine, è stata emendata la direttiva 2006/112/Ce e le disposizioni dovranno essere recepite da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2024.


La riforma delle aliquote risulta necessaria per adeguare l’ordinamento comunitario al regime IVA definitivo, nel quale le cessioni e prestazioni saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione. Come evidenziato nel secondo considerando alla direttiva 2022/542/Ue, “nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza”. Di qui il riconoscimento agli Stati membri di una più ampia flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte. Resta fermo il principio-cardine tale per cui la previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.


Poiché le varie aliquote ridotte, fissate nei diversi Stati Ue, potrebbero essere pertinenti per altri Stati membri, ciascuno Stato membro potrà applicare in via opzionale aliquote ridotte agli stessi beni e servizi cui sono applicabili tali aliquote in altri Stati membri e alle stesse condizioni.


In sintesi, nel rispetto della parità di trattamento, a ciascuno Stato Ue sarà consentito applicare:
- un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%;
- una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%;
- una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (c.d. “aliquota zero”).

In merito alle ultime due condizioni, sarà possibile prevedere l’aliquota inferiore al 5% o la c.d. “aliquota zero” solamente per le cessioni o prestazioni servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’Allegato III della direttiva 2006/112/Ce, scelte dagli Stati membri tra le cessioni o prestazioni destinate “a coprire esigenze di base”.


Al fine di rispettare l’anzidetto limite, gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano tali aliquote inferiori per più di sette punti dell’Allegato III della direttiva, dovranno ridurre l’agevolazione a un massimo di sette punti entro il 1°  gennaio 2032 (o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime IVA definitivo).

Inoltre, varie altre deroghe consentono attualmente a determinati Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% a beni e servizi non elencati nell’’Allegato III. Sarà prevista l’opzione, per tutti gli Stati, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12% in altri Stati membri e alle stesse condizioni.


Sul piano contenutistico, le novità in tema di aliquote previste dalla direttiva 2022/542/Ue si muovono essenzialmente su tre direttrici, vale a dire il rafforzamento dei sistemi sanitari degli Stati membri, la transizione verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la digitalizzazione dell’economia unionale (si veda “Riforma Ue delle aliquote IVA con sostegno alla transizione verde e digitale” dell’8 dicembre 2021).


Di particolare rilievo è la possibilità concessa agli Stati membri di applicare aliquote ridotte al fine di rafforzare la resilienza dei loro sistemi sanitari. Allo scopo, è ampliata la descrizione del n. 4 dell’Allegato III alla direttiva 2006/112/Ce, facendo riferimento ad “apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all’assistenza sanitaria o all’uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l’adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni”.


Come evidenziato nei “considerando” della direttiva 2022/542/Ue, la diffusione pandemica del COVID-19 ha dimostrato la necessità di adeguare le disposizioni in tema di IVA al fine “di affrontare crisi future e consentire pertanto agli Stati membri di rispondere rapidamente a circostanze eccezionali, quali pandemie, crisi umanitarie e catastrofi naturali”.


Sul fronte energetico, il nuovo n. 22 dell’Allegato III alla direttiva 2006/112/Ce consentirà l’agevolazione alla fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas prodotto da specifiche materie prime, nonché alla cessione e installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento e, fino al 1° gennaio 2030, alla fornitura di gas naturale e legna da ardere. La possibilità di prevedere un’aliquota IVA agevolata sarà riconosciuta anche per la “ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media”, oltre che per i “servizi di accesso a internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, secondo quanto definito dagli Stati membri”.

Come evidenziato nei “considerando” della direttiva 2022/542/Ue, la digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività.

Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA



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