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Autofatturazione: quando farla e quando conviene



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Cos'è l'autofattura

L’autofattura è un documento fiscalmente rilevante che il soggetto passivo IVA, professionista, persona fisica o azienda, emette nei confronti di sé stesso, come se effettuasse la vendita di un prodotto o un servizio nei propri confronti.

L’autofattura è un tipo particolare di fattura, infatti, contiene gli stessi elementi obbligatori previsti per le fatture con la differenza che l’emittente è il cessionario del bene, ovvero colui che ha acquistato un bene o un servizio; il cedente/prestatore ed il cessionario/committente in fattura sono, di fatto, lo stesso soggetto.

Chi paga l’autofattura?

L’IVA, quando viene emessa un’autofattura, deve essere sempre liquidata dal destinatario, in sostituzione del cedente del bene o del prestatore del servizio offerto.

Quando si emette un'autofattura?

Ci sono casi in cui l’auto-fatturazione è un obbligo: mancata ricezione di fattura; documento fiscale indicante un importo inferiore al reale; cessioni gratuite a titolo di omaggio aziendale; autoconsumo personale o familiare o per fini che esulano dall’attività economica; passaggi tra due attività IVA esercitate dal soggetto passivo; sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore; provvigioni da agenzie in qualità di intermediari; compensi ai rivenditori da esercenti del trasporto pubblico urbano e gestori di autoparcheggi; estrazione dei beni dal deposito IVA nazionale; cessionari produttori agricoli.

Il caso più comune di auto-fatturazione è quello derivante dall’applicazione dell’art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale «gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato… sono adempiuti dai cessionari o committenti».

L’altra ipotesi di autofatturazione riguarda l’autoconsumo di beni e servizi per fini estranei all’attività  dell’impresa o della professione. L’art. 2, quinto comma del D.P.R. n. 633/1972 assimila, infatti, alle cessioni di beni la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità  estranee all’esercizio dell’impresa. A tal fine l’imprenditore, o il professionista, è tenuto ad emettere un’autofattura in unico esemplare da registrare nel registro delle vendite. Data la peculiarità  di tale cessione, che non prevede la corresponsione di un corrispettivo, la base imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto è il valore normale dei beni o servizi stessi autoconsumati.

Le autofatture sono soggette alla normativa sulla fatturazione elettronica: è quindi necessario inviare questi documenti fiscali al sistema di interscambio SdI in caso cessione gratuita di beni se l’IVA è stata detratta all’atto dell’acquisto delle materie prime necessarie per la loro produzione o commercializzazione; cessioni gratuite di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Quando usare autofattura TD16?

Per l’integrazione fattura per reverse charge interno, ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano (scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale).

Quando si usa il tipo documento TD02?

In questi casi il fornitore emette una fattura elettronica (con codice TipoDocumento TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato). Il destinatario deve invece emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, facendola transitare dal Sistema di Interscambio.

Quando fare l’autofattura extra-UE?

Per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (reverse charge esterno), utilizzando il codice TD17. In questi casi il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente nell’UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano.

In questi casi il fornitore emette una fattura indicando solo l’imponibile, mentre il ricevente deve:

- se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura;

- se il fornitore è di un paese extra-UE, emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta da versare all’Erario; registrare il documento negli acquisti e nelle vendite IVA.

Il codice TD18 si usa per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari, ovvero quando  il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE. Questo perché, in tale ipotesi, l’IVA deve essere assolta dal compratore italiano. L’integrazione avviene in modo analogo a quanto spiegato con riferimento al codice TD17. Il codice TD18 deve inoltre essere utilizzato anche in caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.

Quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano, quindi senza importazione, emette autofattura art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, indicando nella fattura solo l’imponibile e non l’imposta, che dovrà essere assolta dal compratore italiano, integrandola se il venditore è comunitario, oppure emettendo autofattura, se il venditore è extracomunitario. In tale ipotesi bisogna utilizzare il codice TD19.



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